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Quando all’eredità è chiamato un minore d’età

L’evento della morte di un padre o di una madre è certamente uno dei più traumatici che si possano sperimentare nella vita. Quando l’erede è un minore, al lutto si aggiungono una serie di complicazioni pratiche non da poco.

Se è vero che la legge, in questo caso, prevede una tutela rafforzata, è però anche da sottolineare come, spesso, le cautele e le regole specifiche previste possono creare più problemi di quanti ne intendano risolvere. Il tutto finisce per gravare sulle spalle del genitore superstite, già duramente provato dalla sorte.

Per prima cosa, infatti, la legge prevede che l’accettazione dell\’eredità per il minore d’età non possa avvenire se non con il beneficio d\’inventario. Si tratta di un procedimento finalizzato a constatare ufficialmente quali siano gli elementi attivi e passivi del patrimonio del defunto. Questo in modo da evitare sottrazioni o dispersioni di beni che altrimenti potrebbero essere occultati o fatti sparire.
L’effetto dell’accettazione beneficiata è, inoltre, quello di impedire la confusione del patrimonio del minore con quello dell’ereditando.

Va riferito che, in generale, quando un erede accetta tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio del defunto si confondono con quelli che formano il patrimonio dell’erede stesso. Le conseguenze possono essere molto negative: se, ad esempio, il defunto avesse debiti cospicui per cartelle esattoriali non pagate, tutte queste passività dovrebbero automaticamente essere ripagate dall’erede che avesse accettato puramente e semplicemente. Non si verifica questo effetto, invece, seguendo la procedura inventariale, proteggendo il minore da questa eventualità. Non solo: l’atto di accettazione beneficiata deve essere preventivamente autorizzata. In questo modo viene introdotto un controllo sulla convenienza per il minore di procedere in tal senso.

Una volta che la procedura inventariale si sia esaurita, le protezioni non cessano. Per ogni successivo atto che dovesse essere compiuto (ad esempio: una divisione, una vendita, un mutuo per ristrutturare un immobile ereditato) occorrerebbe sempre procedere avendo preventivamente acquisito l’autorizzazione del Giudice.

Cosa accade se non dovessero essere seguite in maniera scrupolosa queste regole?

Va detto che il codice civile prevede all’art. 489 che il minore non si intende decaduto dal beneficio dell’inventario se non dopo il compimento di un anno dal raggiungimento della maggiore età qualora, entro tale termine, non abbiano posto in essere le formalità che abbiamo descritto. Ne segue che, se il genitore superstite (ovvero il tutore) non avesse fatto nulla, non si verificherebbe la decadenza dal beneficio se non una volta che il minore avesse compiuto il diciannovesimo anno, conservando anche la possibilità di fare rinunzia all’eredità, chiamandosene fuori.

L’importante, però, è che il legale rappresentante del minore non abbia compiuto atti quali, ad esempio, una accettazione non seguita dall’inventario. In questa ipotesi, il minore sarebbe considerato erede puro e semplice una volta decorso di un anno dal raggiungimento della maggiore età senza che abbia terminato la procedura inventariale. In questo senso si è pronunciata la Cassazione, che ha anche messo a fuoco, con una recente sentenza a Sezioni Unite (Cass. SSUU 31310/2024) come il maggiorenne non possa più, in questo caso, efficacemente rinunziare all\’eredità.

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