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Testamento olografo e testamento pubblico

Spesso chi vuol fare testamento domanda se il testamento pubblico “vale” più del testamento olografo. Prima di tutto, va spiegato di cosa stiamo parlando. Il termine “olografo” infatti sembra per specialisti e risulta alquanto misterioso. In realtà il concetto è semplice.

Il testamento olografo

Per testamento olografo infatti si intende quella espressione di ultima volontà che è stata scritta interamente di pugno dal testatore e sia munita di data e di sottoscrizione. Non sono ammessi né interventi di soggetti terzi (come qualcuno che “aiuti” il testatore a scrivere oppure che gli compili una parte della scheda testamentaria), né l’ausilio di mezzi meccanici o elettronici (si pensi a chi, volendo fare testamento, voglia utilizzare un computer e una stampante ovvero una semplice macchina per scrivere e, dopo aver stampato il documento, lo firmi in calce). Ebbene: in tutti questi casi il testamento è viziato e deve considerarsi nullo proprio per difetto di olografia. Essa, come si ripete, consiste infatti nella scritturazione a mano del testo del documento, munito di data e di firma finale.

Come appare evidente, redigere un testamento olografo è molto facile e non richiede l’intervento di un professionista. Si faccia però attenzione: un conto è il puro aspetto della redazione, intesa come attività materiale, altra cosa è sapere cosa scrivere. Per questo aspetto è sempre assolutamente consigliabile rivolgersi a chi professionalmente si intende di materia successoria. Sono innumerevoli i casi di coloro che, volendo ottenere uno specifico risultato, abbiano compilato disposizioni che, nella pratica, hanno prodotto effetti del tutto opposti e indesiderati. Talvolta anche in maniera imprevista e beffarda. Va poi considerato come un errore, in questa materia, sia quasi sempre irreparabile. Poiché il testamento viene “aperto” soltanto dopo la parte di chi lo ha formato, le espressioni e le formule sbagliate non sarebbero più rettificabili. La morte del disponente infatti “mette una pietra” su ogni possibilità di modifica dei suoi voleri espressi impropriamente. Questo per il testamento olografo… e per il testamento pubblico?

Il testamento pubblico

Quest’ultimo invece è il testamento predisposto da un notaio, alla continua presenza dei testimoni e consiste in un complesso procedimento che da vita ad un atto pubblico. La volontà del testatore viene comunicata al notaio, il quale è incaricato di ridurla per iscritto alla presenza, come detto, dei testi. Essi hanno il compito di consentire anche a distanza di tempo di dar conto della correttezza formale dell’intera operazione, vale a dire principalmente della corrispondenza tra quanto esposto dal disponente e quanto scritto dal notaio. Indi, formato l’atto, il notaio procede alla lettura di esso al testatore, sempre alla presenza dei testimoni. Il primo deve infine approvarlo e sottoscriverlo, unitamente ai testimoni ed al notaio. Costui infine custodisce l’atto in un fascicolo speciale e non lo comunica a nessuno, non potendo neppure rilasciarne copia, se non una volta pubblicato, cosa che può avvenire soltanto una volta che il disponente sia morto. Come è evidente, si tratta di un tipo di testamento che richiede un onere formale assai più intenso di un semplice testamento olografo, che ben potrebbe essere scritto in due minuti anche su un pezzo di carta da pacco con un pennarello e consistere in poche righe.

É meglio il testamento olografo o quello pubblico?

La risposta è: dipende, come per tante cose nella vita. Vediamo di fare un poco di chiarezza. Anzitutto spesso un olografo che sia stato redatto senza l’assistenza legale, è pieno di “strafalcioni”, quando non addirittura di errori madornali che conducono a problemi gravi. Però si tratta di un ostacolo superabile: basta farsi assistere da chi le cose le sa fare per evitarlo. Alla fine, per parlar chiaro su un tema oggi assai sensibile, quasi sempre costa meno un testamento olografo fatto avendo preso consiglio prima da un legale piuttosto che un testamento pubblico. Un altro problema è che questi benedetti testamenti olografi, al momento buono, “spariscono”. C’è sempre chi, magari facendo le pulizie, si incarica di far sparire la carta che prevede qualche scomoda disposizione, ripristinando così una più favorevole (per qualcuno) vocazione legale.

Per definizione questo non può accadere con il testamento pubblico, gelosamente custodito negli uffici notarili. Anche qui va però detto che è sufficiente depositare fiduciariamente anche il semplice testamento olografo presso uno studio notarile per ovviare all’inconveniente riferito e rendere altrettanto, se non più sicure, le proprie ultime volontà. Perché mi permetto di dire “più sicure”?
Perché è altresì possibile formare due originali del testamento olografo, una da custodire presso lo studio notarile, un’altra, assolutamente eguale, da tenere in casa. Così se brucia l’ufficio del notaio ci sarà sempre l’altro originale presso l’abitazione del testatore e così per l’ipotesi inversa.

Vale “di più” il testamento pubblico?

Apparentemente la risposta è affermativa, in quanto la forza di atto pubblico del testamento vale fino a querela di falso. Più difficile è impugnarlo per falsità ovvero per altre cause. Così anche per il difetto di capacità del testatore che si assuma essere stato incapace di intendere o di volere al tempo della redazione dell’atto. Situazioni di questo genere tuttavia possono ben essere attestate da certificazioni neurologiche proprio in previsione di malevole intenzioni di parenti che intendano opporsi ai lasciti disposti.

Va infine precisato che il testamento è sempre revocabile: così posso, con un testamento pubblico, revocarne uno olografo, ma vale anche il contrario. Dunque non esiste una gerarchia in questo senso. In definitiva non si può dire che sia meglio una forma o un’altra di testamento: quello che conta è farlo bene e, per farlo bene, la regola aurea è quella di farsi assistere da chi è esperto della materia.

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Daniele Minussi – contattami per una consulenza

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